Regione Marche
Legge Regionale
n. 11 del 3-06-2003
Norme per
l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle
acque interne.
(B.U.R. Marche
n. 51 del 12 giugno 2003)
Il Consiglio regionale
ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
CAPO I
Disposizioni generali e organizzative
Articolo 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione promuove la tutela, l'incremento e il riequilibrio biologico
della fauna ittica, favorisce la ricerca e la sperimentazione scientifica,
attua interventi di conservazione ambientale e regolamenta l'esercizio della
pesca nelle acque interne nel rispetto delle tradizioni locali.
2. Agli effetti della presente legge, fanno parte del patrimonio ittico
regionale i pesci, i crostacei, i molluschi, gli anfibi e i ciclostomi, dei
quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di
naturale libertà nelle acque interne.
Articolo 2
(Acque interne)
1.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle acque interne della
regione. Sono considerate tali le acque dolci, salse o salmastre delimitate al
mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei
canali e dei fiumi, nonché tutte le restanti acque superficiali.
2. La pesca che può essere esercitata nelle acque interne è esclusivamente
quella sportiva.
Articolo 3
(Esercizio delle funzioni)
1.
Le funzioni amministrative di cui alla presente legge spettano alle Province,
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), della l.r. 27 luglio 1998, n.
24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia
agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale).
2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento
e le altre funzioni amministrative ad essa riservate espressamente dalla
presente legge.
Articolo 4
(Commissione tecnico-consultiva provinciale per la gestione
delle acque interne)
1.
Le Province istituiscono una Commissione tecnico-consultiva per la gestione
delle acque interne, con il compito di formulare proposte e pareri sulla
materia oggetto della presente legge e, in particolare, sui piani ittici
provinciali, sul calendario annuale di pesca, sui programmi di ripopolamento
ittico e sulla classificazione delle acque.
2. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio provinciale ed in essa
sono rappresentate le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 in
proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni naturalistiche riconosciute
a livello nazionale e operanti nella provincia.
3. Della Commissione fa parte un ittiologo nominato dalla Provincia.
4. Le Province, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
stabiliscono la composizione, le procedure di nomina e le modalità di
funzionamento della Commissione.
Articolo 5
(Associazioni piscatorie)
1.
Il dirigente della struttura regionale competente individua le sezioni
regionali delle associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio
regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza in almeno due province con un numero minimo di quattro società di
base, oppure presenza a livello regionale di almeno mille associati muniti di
licenza di pesca nelle acque interne;
b) assenza di fini di lucro;
c) ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela dei propri
associati.
2. Le associazioni di cui al comma 1 collaborano con le Province nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza ittica e nelle altre funzioni di cui alla presente
legge.
Articolo 6
(Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle
acque interne)
1.
Le Province, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla
conservazione ed alla valorizzazione delle specie ittiche autoctone,
promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, possono
avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 e delle
associazioni naturalistiche, affidando loro, sulla base di apposite
convenzioni, l'esercizio delle seguenti attività:
a) operazioni di tabellazione delle acque interne; esecuzione d'interventi
volti al ripopolamento ed al recupero della fauna ittica in periodi di siccità
o alla difesa degli ambiti fluviali;
b) gestione di ambiti fluviali protetti, o sottoposti a regolamentazione
speciale, istituiti dalle Province; operazioni di rilevamento dati, operazioni
di prelievo o immissione di fauna ittica a scopo di ripopolamento;
c) gestione d'incubatoi di vallata o di altri impianti finalizzati alla
ricerca, sperimentazione, produzione e selezione di materiale ittico autoctono
da ripopolamento.
2. Le convenzioni aventi ad oggetto la gestione di ambiti fluviali protetti o
sottoposti a regolamentazione speciale devono prevedere il diritto per ogni
titolare di licenza di poter esercitare la pesca nei corsi d'acqua interessati.
CAPO II
Tutela e incremento del patrimonio ittico
Articolo 7
(Carta ittica)
1.
Ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico, la Giunta
regionale, sentite le Province, approva, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la carta ittica regionale.
2. La carta ittica regionale contiene:
a) l'individuazione in scala 1:25.000 dei corpi idrici e delle acque esistenti
nell'ambito regionale, con indicazione della loro lunghezza, larghezza e
portata d'acqua;
b) il censimento delle concessioni idriche, comprese quelle relative al
sub-alveo dei corsi d'acqua;
c) le indicazioni relative allo stato di purezza biologica e chimico-fisica
delle acque, con riguardo alle attività maggiormente inquinanti;
d) le indicazioni circa la vocazione ittiogenica delle acque, in base alle
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali, e la
consistenza della fauna ittica;
e) le indicazioni sulle specie ittiche presenti;
f) l'individuazione degli interventi atti ad incrementare la produttività;
g) l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione d'incubatoi di vallata.
3. La carta ittica regionale può essere aggiornata, anche su richiesta delle
Province, prima della scadenza dei piani ittici provinciali di cui all'articolo
8.
Articolo 8
(Piani ittici provinciali)
1.
Nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta ittica regionale, le
Province, sentite le commissioni tecnico-consultive di cui all'articolo 4 e le
comunità montane, predispongono piani ittici provinciali di durata quinquennale
per promuovere la conservazione ed il riequilibrio biologico della fauna ittica
nei bacini idrografici, contenenti:
a) interventi per la conservazione ed il ripristino della fauna ittica e per la
salvaguardia degli ultimi nuclei del ceppo endemico centro meridionale di Salmo
trutta macrostigma Dumeril;
b) individuazione delle specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e
delle relative modalità attuative;
c) forme di partecipazione delle associazioni piscatorie;
d) indicazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del
piano.
Articolo 9
(Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva)
1.
Le Province istituiscono zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva al fine
di:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie
ittiche immesse a scopo di ripopolamento;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche destinate a scopo di
ripopolamento.
2. Ogni zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva ha estensione non
inferiore di norma a due chilometri, misurati sull'asse del corso d'acqua, è
mantenuta per tre anni e può essere istituita a rotazione su tutto il corso
d'acqua interessato, nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale.
3. Le zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva possono essere modificate
o soppresse qualora sussistano fondati motivi o si verifichino eventi tali da
compromettere l'equilibrio biologico delle specie esistenti.
Articolo 10
(Zone di protezione)
1.
Le Province ai fini della tutela delle specie ittiche e della conservazione
delle varietà autoctone, possono istituire zone di protezione in ambiti
fluviali idonei.
Articolo 11
(Cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento)
1.
Le Province possono disporre la cattura di specie ittiche a scopo di
ripopolamento delle acque interne, da effettuarsi al di fuori delle zone di
protezione istituite a norma dell'articolo 10, fatta eccezione per gli
esemplari destinati agli incubatoi di vallata.
Articolo 12
(Controlli sanitari)
1.
Il materiale ittico proveniente da allevamenti e destinato ad essere immesso
nei corpi idrici è accompagnato dalla seguente documentazione:
a) certificato sanitario, rilasciato dall'azienda sanitaria locale del luogo
d'immissione, al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive;
b) dichiarazione degli allevamenti di provenienza di non utilizzo di sistemi di
sterilizzazione o di trattamento ormonale degli avannotti.
2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti o in stato fisico anormale
nei corpi idrici debbono essere consegnati per gli accertamenti del caso
all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che ne riferisce alla
Provincia.
3. In caso di epizoozia, la Provincia, su proposta dell'azienda unità sanitaria
locale competente per territorio, dispone il compimento degli interventi
tecnici necessari al fine della salvaguardia del patrimonio ittico, dandone
immediata comunicazione alla Regione ed informando la Commissione di cui all'articolo
4.
CAPO III
Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente
Articolo 13
(Equilibri biologici)
1.
Le Province possono:
a) disporre la limitazione o il divieto temporaneo di pesca per una o più
specie ittiche, al fine di assicurare un armonico rapporto tra le varie specie;
b) emanare provvedimenti intesi a ristabilire l'equilibrio biologico del
patrimonio ittico, ove si determini una situazione d'eccessivo popolamento di
una o più specie ittiche;
c) regolamentare l'esercizio della pesca nei tratti di corsi d'acqua
precedentemente destinati a zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e di
protezione;
d) istituire zone di pesca con obbligo di reimmissione in acqua del pescato
vivo.
Articolo 14
(Messa in secca dei corsi d'acqua e dei bacini)
1.
Chi intende mettere in secca corsi d'acqua o bacini ovvero eseguire lavori
nell'alveo dei corsi d'acqua che possono portare nocumento alla fauna ittica
deve richiedere apposita autorizzazione alla Provincia almeno trenta giorni
prima dell'avvio delle opere.
2. L'atto di autorizzazione indica le modalità per l'esecuzione delle opere a
tutela dello stato dei luoghi, le misure da adottare per la salvaguardia, il
recupero e l'immissione della fauna ittica in acque fluenti e gli eventuali
obblighi per il successivo ripopolamento ittico a carico del richiedente.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una somma a
titolo cauzionale o alla prestazione d'idonea garanzia fidejussoria.
Articolo 15
(Strutture per la risalita delle specie ittiche)
1.
I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che comportano
l'occupazione totale o parziale del letto di fiumi o torrenti devono prevedere
la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero
spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle
strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati
corrispondono annualmente alla Provincia competente per territorio una somma
pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di
concessione in atto.
3. Le Province stabiliscono le caratteristiche tecniche delle strutture di cui
al comma 1, nel rispetto delle tecniche di ingegneria idraulica e naturalistica.
Articolo 16
(Derivazione di acque pubbliche)
1.
Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite
di doppie griglie fisse, aventi tra barra e barra una luce massima di venti
millimetri.
2. I punti di presa degli impianti per la produzione di energia elettrica e di
quelli ad uso irriguo dei consorzi di bonifica devono essere muniti di idonei
dispositivi per la misurazione della quantità d'acqua prelevata e non sono
soggetti alle prescrizioni di cui al comma 1 qualora siano muniti di apparati
tali da impedire il risucchio di ogni specie ittica.
3. Le convenzioni tipo di cui all'articolo 15 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18
(Disciplina delle risorse idriche), debbono prevedere disposizioni a tutela
della fauna ittica, compresa l'immissione di specie ittiche, nonché la
salvaguardia del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo).
4. Le amministrazioni concedenti trasmettono alle Province copia delle
concessioni per la derivazione di acque pubbliche e delle relative convenzioni.
Le Province, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle
prescrizioni a tutela della fauna ittica, applicano, previa diffida, le sanzioni
previste ai sensi della normativa vigente in materia e, in caso di reiterate
violazioni, provvedono alla revoca della concessione.
Articolo 17
(Scarico di acque utilizzate per scopi produttivi)
1.
Lo scarico delle acque di lavaggio utilizzate negli impianti per l'estrazione
di materiali inerti deve avvenire nel rispetto di modalità determinate dalle
Province a norma del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole) e successive modificazioni.
2. Le acque degli impianti di piscicoltura devono essere depurate dai residui
organici prima di essere nuovamente immesse nell'alveo fluviale.
Articolo 18
(Tutela della biodiversità)
1.
Non è consentita l'immissione nei corsi d'acqua di specie o popolazioni non
autoctone, con la sola eccezione della carpa erbivora.
Articolo 19
(Danni arrecati al patrimonio ittico)
1. Le Province richiedono il risarcimento del danno arrecato
al patrimonio ittico causato anche mediante l'inquinamento dei corpi idrici. Le
somme introitate sono destinate ad interventi di ripopolamento del corpo idrico
danneggiato e di riqualificazione dell'ambiente fluviale.
CAPO IV
Esercizio della pesca
Articolo 20
(Classificazione delle acque)
1.
Le acque interne sono suddivise nelle seguenti categorie, al solo fine dell'uso
dei mezzi e sistemi di pesca consentiti e dei ripopolamenti:
a) categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente
popolate da salmonidi;
b) categoria B: acque intermedie a popolazione mista;
c) categoria C: acque popolate da ciprinidi.
2. Le Province in conformità alle disposizioni del d.lgs. 152/1999, nonché alle
indicazioni della carta ittica regionale, entro sei mesi dall'approvazione
della stessa, provvedono alla classificazione delle acque interne e curano
l'apposizione delle relative tabelle di segnalazione.
Articolo 21
(Licenza di pesca)
1.
L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è subordinato al possesso
di licenza, valida su tutto il territorio nazionale. La licenza è di tipo A, B,
C e D secondo quanto stabilito dal d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione
della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge
14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni. La licenza di tipo A, B e C
ha validità per sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo D ha validità
per tre mesi dalla data del rilascio.
2. Possono richiedere il rilascio della licenza coloro che hanno compiuto il
diciottesimo anno d'età; i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno
d'età possono richiedere il rilascio della licenza con l'assenso di chi
esercita la potestà o la tutela.
3. La licenza è rilasciata dalla Provincia del luogo di residenza, dietro
pagamento della tassa e sopratassa di cui all'articolo 22, previa
partecipazione ad un corso volto all'acquisizione delle conoscenze di base
sulla normativa vigente in materia, sul corretto esercizio dell'attività
piscatoria e sul riconoscimento delle specie ittiche, oltre ad elementari
nozioni di pronto soccorso. Per i cittadini stranieri, la licenza di pesca è
rilasciata dalla Provincia del luogo dove si esegue l'esercizio della pesca.
4. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati dalle Province, anche avvalendosi
delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5.
5. Non sono soggetti all'obbligo di ottenere la licenza:
a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nell'esercizio dell'attività degli
impianti stessi, nonché il personale delle Province o di altri enti o
organizzazioni autorizzati a norma delle vigenti disposizioni alla cattura di
materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento;
b) i minori di età compresa tra i dieci ed i quattordici anni, a condizione che
esercitino la pesca con l'uso di una sola canna con o senza mulinello ed armata
con uno o più ami, ove consentito, e siano accompagnati da persona maggiorenne
in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato;
c) coloro che esercitano la pesca nelle strutture di cui all'articolo 26.
Articolo 22
(Tassa di concessione regionale)
1.
Per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio sono
dovute la tassa e sopratassa di concessione regionale, nella misura prevista
dalla normativa vigente.
2. La tassa e sopratassa non sono dovute nel caso in cui non si eserciti la
pesca durante un intero anno di validità della licenza.
Articolo 23
(Registro dei pescatori)
1.
Ciascuna Provincia cura la tenuta di un registro dei pescatori, nel quale sono
riportati gli estremi identificativi dei titolari di licenza di pesca, le
infrazioni commesse, le eventuali sanzioni irrogate.
2. Le Province comunicano alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni
anno, il numero ed il tipo delle licenze rilasciate o rinnovate nell'anno precedente.
Articolo 24
(Calendario regionale di pesca)
1.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentite le Province e
le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5, stabilisce il calendario
regionale di pesca per l'anno successivo. Entro il 15 gennaio seguente, le
Province predispongono il calendario di pesca relativo al territorio di
competenza, in conformità alle prescrizioni contenute nel calendario regionale.
2. Il calendario regionale di pesca disciplina gli attrezzi, le esche ed i
sistemi di pesca; le dimensioni minime di cattura, i periodi e gli orari di
divieto di pesca ed il numero di capi prelevabili in relazione alle diverse
specie ittiche; le modalità da osservare nell'esercizio della pesca e la
disciplina delle attività di pesca specifiche.
Articolo 25
(Pesca controllata)
1.
Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime gratuito di pesca
controllata, con limitazione di capi catturabili e con eventuale limitazione
delle giornate, secondo quanto stabilito dal calendario annuale di pesca.
2. Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di
cui all'articolo 21, deve essere in possesso di apposito tesserino, valido per
l'intero territorio regionale, su cui annotare in modo indelebile la giornata
di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi catturati.
3. Il tesserino di cui al comma 2 è rilasciato dalla Provincia di residenza;
per i cittadini di altre regioni e per gli stranieri, il tesserino è rilasciato
dalla Provincia nel cui territorio s'intende esercitare la pesca. Il tesserino
deve essere riconsegnato alla Provincia entro il mese di novembre di ogni anno.
Per le operazioni di rilascio e riconsegna del tesserino, le Province possono
avvalersi della collaborazione delle associazioni piscatorie di cui
all'articolo 5.
Articolo 26
(Laghetti di pesca)
1.
Si definiscono laghetti di pesca gli specchi d'acqua in cui l'esercizio della
pesca è consentito, con l'assenso del proprietario, nel rispetto delle norme
della presente legge, fatta eccezione per le disposizioni concernenti i periodi
di pesca, le misure ed il numero degli esemplari catturabili.
2. Negli specchi d'acqua di cui al comma 1 può altresì svolgersi l'attività di
pesca a pagamento, previa autorizzazione della Provincia.
3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 stabilisce:
a) la durata dell'attività ed i relativi periodi di funzionamento;
b) le specie ittiche che possono essere immesse;
c) la quantità e la misura degli esemplari prelevabili giornalmente;
d) le modalità di rifornimento idrico;
e) le prescrizioni sanitarie da osservare per la salvaguardia delle acque, in
conformità alle disposizioni dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio;
f) gli accorgimenti tecnici volti a garantire, anche in situazioni meteorologiche
ed idrauliche eccezionali, la separazione tra le acque interessate
dall'attività di pesca e quelle eventualmente comunicanti;
g) le formalità che debbono essere rispettate da parte dei soggetti fruitori
per dimostrare la provenienza del pescato;
h) il divieto di immissione del pesce siluro (Silurus glanis).
Articolo
27
(Attività agonistiche)
1.
Per attività agonistiche s'intendono le competizioni svolte in campi di gara
permanenti o temporanei a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali
approvati dal CONI, organizzate dalle associazioni piscatorie di cui
all'articolo 5 su autorizzazione della Provincia.
2. Le Province:
a) predispongono il piano triennale per l'allestimento di campi di gara
permanenti e determinano modalità e condizioni per il rilascio delle relative
autorizzazioni;
b) individuano entro il 31 gennaio di ogni anno i tratti dei corsi d'acqua in
cui possono impiantarsi campi temporanei di gara con esclusione di quelli
particolarmente vocati alla riproduzione ittiogenica e, sulla base delle
richieste pervenute entro lo stesso termine, rilasciano le relative
autorizzazioni.
3. Nelle acque di categoria C, durante le competizioni, non si applicano i
divieti riguardanti le esche e le altre limitazioni disposte. Il pescato va mantenuto
in vivo in apposito contenitore, avente diametro non inferiore a quaranta
centimetri e lunghezza non inferiore al metro e cinquanta, munito di almeno
quattro cerchi tendirete, e reimmesso in acqua al termine di ogni operazione di
pesatura.
4. Nelle acque di categoria B, durante le competizioni, non si applicano le
limitazioni del numero di catture, a condizione che i tratti interessati
vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota fario alla
presenza di due agenti di vigilanza, che predispongono apposito verbale di
semina da trasmettere alla Provincia.
5. Nelle acque di categoria A sono consentite le sole competizioni che
prevedono il rilascio del pescato, fermo restando il divieto di immissione di
specie ittiche al di fuori degli interventi di ripopolamento.
6. Il campo di gara permanente è considerato impianto sportivo ed è sottratto
al libero esercizio della pesca durante lo svolgimento dell'attività
agonistica.
7. Il campo di gara temporaneo è sottratto al libero esercizio della pesca e
concesso alle associazioni organizzatrici:
a) dalle ore zero del giorno di svolgimento della gara sino al termine della
stessa, per acque di categoria C;
b) dalle ore zero del giorno precedente la gara sino al termine della stessa,
per acque di categoria A e B.
CAPO V
Divieti, sanzioni e vigilanza ittica
Articolo 28
(Divieti)
1.
Nelle acque interne è vietato a chiunque:
a) esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
b) esercitare la pesca nelle zone di protezione;
c) immettere specie ittiche non autoctone così come previsto dall'articolo 18.
d) esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d'acqua e bacini, ovvero
ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni,
arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque;
e) esercitare la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca
totale o parziale, per l'intera durata di questa;
f) estrarre materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione
riproduttiva e nelle zone di protezione;
g) esercitare la pesca senza licenza, con licenza scaduta e senza il tesserino
di cui all'articolo 25, comma 2, ove lo stesso sia necessario;
h) abbandonare esche, pesci, o altro materiale lungo i corsi d'acqua, bacini e
relativi argini;
i) abbandonare rifiuti lungo i corsi d'acqua e bacini o immetterli nelle acque;
l) esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplodenti,
con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale
atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; è
altresì vietato raccogliere fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi
o uccisi con l'uso di tali sistemi;
m) esercitare la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea, la
pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
n) reimmettere pesce morto nei corsi d'acqua e bacini al termine delle attività
agonistiche.
2. E' altresì vietato asportare pesce in vivo dalle strutture autorizzate di
pesca a pagamento di cui all'articolo 26, comma 2.
Articolo 29
(Sanzioni)
1.
Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, in
caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge si
applicano le seguenti sanzioni, cumulabili con le eventuali sanzioni penali:
a) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della
licenza di pesca per un anno, per chi esercita la pesca in zone di
ripopolamento a vocazione riproduttiva;
b) sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e sospensione della
licenza di pesca per due anni, per chi esercita la pesca in zone di protezione;
c) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per chi immette nelle
acque interne specie ittiche estranee alla fauna locale; se la violazione è
nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione
amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro; qualora la violazione riguardi
la specie siluro (Silurus glanis), gli importi sono raddoppiati;
d) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della
licenza di pesca per un anno, per chi viola disposizioni a tutela degli
equilibri biologici, emanate ai sensi dell'articolo 13;
e) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione della
licenza di pesca per cinque anni, per chi esercita la pesca prosciugando,
deviando o ingombrando corsi d'acqua e bacini, ovvero smuovendone le acque sul
fondo;
f) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita la
pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca totale o
parziale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data
della prima infrazione, sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro;
g) sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro per chi estrae
materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e nelle
zone di protezione; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla
data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a
6.000,00 euro;
h) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita la
pesca senza licenza, ovvero con licenza scaduta, o, pur avendo conseguito la
licenza, ne è momentaneamente sprovvisto e non la esibisce alla Provincia
competente per territorio entro quindici giorni; se la violazione è nuovamente
commessa, sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e sospensione
della licenza di pesca o esclusione dal rilascio della stessa, per tre anni;
i) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi viola
disposizioni in materia di pesca controllata emanate ai sensi dell'articolo 25,
comma 1; per ogni esemplare catturato in eccedenza rispetto a quanto
consentito, sanzione amministrativa nella misura fissa di 20,00 euro;
l) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi esercita la
pesca senza essere munito del tesserino regionale previsto dall'articolo 25,
comma 2;
m) sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro per chi organizza
attività di pesca a pagamento senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 26,
comma 2;
n) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per il titolare di
struttura autorizzata di pesca a pagamento, nel caso d'inosservanza delle
prescrizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
o) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per il soggetto
organizzatore di attività agonistiche, nel caso d'inosservanza delle
disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
p) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi abbandona esche
e pesci lungo i corsi d'acqua, bacini e relativi argini;
q) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi abbandona
rifiuti lungo i corsi d'acqua e bacini o li immette nelle acque; se la
violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima
infrazione, sanzione amministrativa da 308,00 euro a 924,00 euro;
r) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione della
licenza di pesca, o esclusione dal rilascio della stessa, per cinque anni, nei
confronti di chi esercita la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali
esplodenti, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle
acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali
acquatici; si applica, inoltre, la sanzione da 50,00 euro a 150,00 euro per chi
raccoglie fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso
di tali sistemi;
s) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi esercita la
pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea, la pesca e la
pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
t) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi asporta pesce in
vivo da strutture autorizzate di pesca a pagamento.
2. La violazione degli obblighi posti a fini di conservazione della fauna
ittica e dell'ambiente, di cui agli articoli 13, 14, 16 e 17, comma 2, è punita
con la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro; se la violazione
è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione,
sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro;
3. Per la violazione degli altri obblighi previsti dalla presente legge e non
contemplati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa da 50,00
euro a 150,00 euro.
4. La Provincia esercita i poteri di sospensione o esclusione dal rilascio
della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge, con le modalità
previste dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per
l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e
successive modificazioni.
5. Nel caso previsto al comma 1, lettera r), gli strumenti di pesca non
consentiti sono assoggettati a confisca e demolizione. Il pescato viene
confiscato e devoluto ad enti di assistenza.
6. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge
sono esercitate dalle Province, che riscuotono i relativi proventi. Per quanto
non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla
l.r. 33/1998.
Articolo 30
(Agenti di vigilanza)
1.
La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e
l'accertamento delle relative infrazioni competono:
a) agli agenti dipendenti dalle Province;
b) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie,
di cui all'articolo 5, ed alle guardie volontarie delle associazioni
protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la
qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza;
c) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato,
alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali ed alle guardie
ecologiche di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio
volontario di vigilanza ecologica).
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di vigilanza nell'ambito
della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel
territorio in cui esercitano le funzioni di vigilanza. Per le guardie
volontarie, tale divieto è limitato alle giornate in cui vengono esercitate le
funzioni.
4. Nell'esercizio della vigilanza, i soggetti di cui al comma 1, dopo essersi
qualificati, possono chiedere alle persone trovate in esercizio di pesca
l'esibizione della licenza, dell'attestazione di pagamento delle tasse di
concessione regionale e del tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, nonché
del pescato, delle esche e degli attrezzi.
5. La qualifica di guardia ittica volontaria può essere concessa a coloro che
hanno frequentato apposito corso di formazione con esame finale.
6. Le Province organizzano ogni due anni:
a) corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui al comma
1, lettera b);
b) corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza, cui sono tenuti a
partecipare gli agenti dipendenti e le guardie ittiche volontarie abilitate
appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5. La mancata
partecipazione ai corsi è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di
guardia giurata.
7. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o naturalistiche
organizzano, su autorizzazione della Provincia, corsi di formazione per
aspiranti guardie ittiche volontarie, di cui al comma 1, lettera b), e corsi
d'aggiornamento per guardie ittiche volontarie abilitate.
Articolo 31
(Ripartizione dei proventi)
1.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 51 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12
(Legge finanziaria 1998) i proventi derivanti dalle tasse di cui all'articolo
22 sono ripartiti annualmente nella misura del 60 per cento fra le Province,
sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale e del 20 per cento fra
le associazioni di cui all'articolo 5, su presentazione di specifici progetti
legati all'attuazione della presente legge; la Regione utilizza il 10 per cento
della restante quota per il finanziamento di eventuali analoghi progetti
proposti dalle associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4.
CAPO VI
Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
Articolo 32
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata
per l'anno 2003 la spesa di euro 71.116,12.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è disposta con le rispettive
leggi finanziarie e non può superare annualmente l'ammontare dei proventi di
cui all'articolo 31 accertati al 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il
bilancio si riferisce.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante
l'impiego delle somme iscritte nell'UPB 5.32.03 che si rendono disponibili a
seguito dell'abrogazione della l.r. 19 agosto 1983, n. 28 (Norme per
l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca
nelle acque interne).
4. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante
impiego dei proventi derivanti dalle tasse sulle concessioni regionali in
materia di pesca.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono
iscritte, per l'anno 2003, nell'UPB 5.32.03 a carico dei capitoli che la Giunta
regionale istituisce ai fini della gestione nel programma operativo annuale
(POA); per gli anni successivi nell'UPB corrispondente.
Articolo 33
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 19 agosto 1983, n. 28 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica
e per la disciplina della pesca nelle acque interne), fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 34 della presente legge;
b) 2 aprile 1985, n. 10 (Modifiche dell'articolo 19 della l.r. 19 agosto 1983,
n. 28 sulla disciplina della pesca nelle acque interne);
c) 12 giugno 1986, n. 13 (Modifiche e integrazioni della l.r. 19 agosto 1983,
n. 28 e della l.r. 2 aprile 1985, n. 10 sulla disciplina della pesca nelle
acque interne);
d) 16 marzo 1992, n. 16 (Modifica della l.r. 19 agosto 1983, n. 28 recante
norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della
pesca nelle acque interne).
CAPO VI
Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
Articolo 34
(Norme
finali e transitorie)
1.
Con regolamento, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinati:
a) i requisiti essenziali delle convenzioni di cui all'articolo 6:
b) le modalità per la tabellazione delle zone di cui agli articoli 9 e 10;
c) le caratteristiche delle tabelle di cui all'articolo 20;
d) le caratteristiche del documento della licenza di cui all'articolo 21 e il
relativo modello;
e) le caratteristiche del tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, e il
relativo modello;
f) le materie d'insegnamento, i criteri di ammissione agli esami e la
composizione delle commissioni esaminatrici relativamente ai corsi di
formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui all'articolo 30,
comma 5, nonché i contenuti essenziali dei corsi di aggiornamento di cui ai
commi 6 e 7 del medesimo articolo.
2. Le licenze di pesca rilasciate dalle Province anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge conservano validità fino alla scadenza prevista.
3. Nelle more dell'approvazione della carta ittica regionale di cui
all'articolo 7 ed entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
le Province provvedono alla classificazione provvisoria delle acque interne, in
conformità alle disposizioni del d.lgs. 152/1999.
4. Fino alla nomina della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 4
e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le relative funzioni sono esercitate dalla Consulta per la pesca nelle
acque interne istituita a norma dell'articolo 3 della l.r. 28/1983.
5. Fino all'approvazione delle convenzioni di cui all'articolo 16, comma 3, e
comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della l.r.
28/1983.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 3 giugno 2003
Il Presidente(Vito D'Ambrosio)