Art.1
E' costituita l'Associazione denominata "Istituto Marchigiano di studi organari". Ragione sociale con valore legale I. St. Or. M. ONLUS.
Tale Associazione è intitolata agli organari urbaniesi Arcangelo e Andrea Feligiotti (sec. XVIII-XIX), emblematicamente assunti come esponenti dell'arte organaria marchigiana dei secoli scorsi da studiare e valorizzare.
L'Associazione ha sede legale in Urbania (PU) presso la Biblioteca Comunale, Piazza Libertà,1.
Art. 2
Nel più ampio scopo della promozione dei vari aspetti culturali ed artistici inerenti l'arte organaria e organistica di ogni tempo e paese, l'Associazione si propone specialmente la valorizzazione delle tematiche dell'arte organaria marchigiana del passato, promuovendo lo studio e la ricerca intorno agli antichi organari operanti nella Regione ed al patrimonio organario storico superstite in territorio marchigiano.
In particolare, l'Associazione istituisce e porta avanti il "Dizionario Organario Marchigiano" (D.O.M.), raccolta sistematica di dati riguardanti l'arte organaria delle Marche, dalle più antiche testimonianze ad oggi, attraverso la ricognizione archivistica, bibliografica e del patrimonio organario esistente. Come supporto all'iniziativa, l'Associazione parallelamente costituisce, presso la Biblioteca comunale di Urbania e in collaborazione con la medesima, una sezione specializzata in materia organaria, da incrementare ed aggiornare costantemente in modo da fornire gli strumenti bibliografici utili alla ricerca, altresì consultabile da parte di tutti gli interessati alla disciplina.
L'Associazione persegue le sue finalità attraverso tutte quelle iniziative e manifestazioni (convegni, conferenze, mostre, pubblicazioni, ecc.) che variamente potranno individuarsi e ritenersi opportune. Promuove inoltre la collaborazione ed il raccordo tra e con istituzioni ed associazioni aventi finalità analoghe (in particolare con l'Associazione Marchigiana Organistica), enti pubblici e privati, singoli studiosi ed operatori in ambito regionale, nazionale ed internazionale, in relazione ai fini statutari.
Art. 3
Il Comune di Urbania partecipa all'attuazione dei fini statutari in qualità di speciale Socio sostenitore, il cui apporto economico verrà rivolto, in misura e modi di volta in volta deliberati dalla Giunta Comunale, all'acquisto di materiale bibliografico, o comunque per attività di cui all'art.2.
A tal fine il Sindaco in carica nomina un rappresentante del Comune di Urbania che curi i rapporti con l'Associazione; questi rappresenta il Comune in seno all'Associazione e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora se ne ravvisi la necessità.
Art. 4
L'Associazione ha scopi esclusivamente culturali ed esclude ogni fine di lucro.
Essa è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in quanto promuove, tutela e valorizza cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, nonché la cultura e l'arte.
Nel suo specifico, l'Associazione si impone:
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'art. 2 e nel comma 2 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale (vedi art. 10 comma 1 e artt. 16 e 17);
- la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (vedi gli artt. dal 6 al 10 e l'art. 20);
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo ONLUS.
Art. 5
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali degli aderenti, dai contributi di enti e pubbliche amministrazioni, dai beni acquisiti o comunque pervenuti all'Associazione.
Art. 6
Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, riconoscendosi negli scopi statutari hanno interesse a contribuire, a qualsiasi titolo, alla realizzazione delle attività e dei fini sociali.
Art. 7
Le categorie dei soci sono:
a) Soci fondatori.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
b) Soci ordinari.
Sono soci ordinari coloro che sono in regola con la quota associativa annuale prevista.
c) Soci sostenitori.
Sono soci sostenitori persone o istituzioni che versano una quota associativa non inferiore a cinque volte la quota di socio ordinario.
d) Soci onorari.
Sono soci onorari persone o istituzioni che, per particolari meriti nei settori di competenza cui si riferiscono le finalità dell'Associazione ovvero per altre ragioni, vengono chiamati a far parte dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari non pagano alcuna quota e non hanno diritto di voto ad eccezione dell'eventuale Presidente Onorario, che avrà diritto di voto.
Art. 8
La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato rinnovo delle quote associative di almeno due anni consecutivi e per provvedimento di radiazione per gravi motivi pronunciato a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.
Art. 9
Sono organi dell' Associazione:
a) l'Assemblea Generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Probiviri.
Art. 10
L'Assemblea dei soci è organo deliberante dell'Associazione: elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, determina gli orientamenti generali dell'attività ed approva i bilanci consuntivi e preventivi, delibera le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, nonchè quando lo richiedano, con petizione firmata, almeno i 2/10 (due decimi) dei soci effettivi o la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
L'avviso di ogni convocazione deve essere comunicato a tutti i Soci con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sulla data fissata, indicando prima e seconda convocazione.
L'Assemblea viene presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un Socio eletto dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione (fissata almeno mezz'ora dopo) qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e rappresentati; invece per le deliberazioni inerenti le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti e rappresentati, mentre per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci effettivi: in tale caso non sono ammessi voti per delega.
Ogni Socio può delegare un altro Socio a rappresentarlo con lettera di autorizzazione firmata, recante il nome del Socio delegato. Ogni Socio non potrà delegare in Assemblea più di un Socio.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo, che si compone di cinque (5) membri, è l'organo esecutivo dell'Associazione; ad esso spetta l'elaborazione e l'organizzazione dell'attività, nonchè la gestione finanziaria, amministrativa e tecnico-scientifica.
Il suddetto organo fissa annualmente la quota sociale.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente e un Vice-Presidente, i quali dovranno essere eletti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio stabilirà, sempre al suo interno, le altre cariche: Coordinatore scientifico, Bibliotecario, Segretario-Tesoriere. Altri incarichi interni al Consiglio Direttivo potranno essere presi affidati qualora l'attività lo giustifichi.
Ogni decisione nell'ambito del Consiglio Direttivo deve essere suffragata dalla presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ed ottenere il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente.
Le deliberazioni e le decisioni del Consiglio dovranno essere verbalizzate. I suddetti verbali saranno raccolti in appositio registro.
Art. 12
Il Presidente promuove l'attività dell'Associazione, ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione legalmente di fronte a terzi; in particolare riscuote le sovvenzioni e le somme che a favore dell'Associazione fossero da chiunque erogate con facoltà di rilasciare quietanze liberatorie, esonerando gli Enti pagatori da ogni responsabilità.
Al Presidente è conferita la facoltà di delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo le proprie facoltà e l'uso della firma sociale.
Art. 13
Qualora una personalità di particolare levatura intenda farsi promotrice dell'attività dell'Associazione , questa potrà affiancarsi al Presidente in qualità di Presidente onorario. La candidatura del Presidente onorario è proposta dal Consiglio Direttivo; la sua candidatura viene approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo che ne specifica il mandato.
Il Presidente onorario, al momento della candidatura, può anche non essere socio. Nel momento in cui viene accettata la sua nomina, egli entra a far parte dell'Associazione quale socio onorario ed è altresì membro del Consiglio Direttivo.
Il suo mandato termina col decadere delle altre cariche direttive.
Art. 14
Il Coordinatore scientifico è il direttore responsabile della ricerca denominata "Dizionario Organario Marchigiano" di cui sopra all'articolo 2.
Art. 15
Il Bibliotecario può coincidere con il Bibliotecario in carica della Biblioteca Comunale di Urbania ed in tal caso esso può delegare persone di sua fiducia; egli cura, in accordo con i criteri vigenti nella Biblioteca comunale di Urbania, l'incremento e la gestione della sezione bibliografica dedicata all'arte organaria di cui all'articolo 2.
Art. 16
Al Segretario-Tesoriere compete: l'autorizzazione alle spese di ordinaria amministrazione; la stesura dei verbali; l'esercizio della gestione finanziaria; l'effettuazione dei pagamenti; le riscossioni; l'aggiornamento della contabilità; la preparazione dei bilanci consuntivi e preventivi, nonchè la presentazione delle relazioni finanziarie.
Art. 17
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre (3) membri.
Esso sopraintende al corretto adempimento delle norme statutarie, provvede al controllo dell'amministrazione e della relazione finanziaria nel rendiconto relativo alla gestione trascorsa. Qualora il Consiglio Direttivo fosse totalmente dimissionario o comunque impossibilitato a farlo, spetterrà al Collegio dei probiviri la convocazione dell'Assemblea.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri vengono eletti dell'Assemblea dei Soci mediante voto segreto; essi rimangono in carica per cinque anni.
Il primo Consiglio Direttivo è eletto nell'atto costitutivo. Possono proporre la propria candidatura a consiglieri e a probiviri tutti i Soci in regola con i contributi associativi. Le cariche di consigliere e di componente il Collegio dei probiviri sono incompatibili. Ogni votante potrà esprimere un numero di preferenze pari a quello dei componenti previsti per ogni organo. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.
In caso di parità fra due o più Soci, se necessario, si procederà a ballottaggio.
I Consiglieri ed i Probiviri potranno dimettersi dalla carica per ragioni personali o decadere per consecutive ed immotivate assenze da tre riunioni dell'organo di appartenenza o rendendosi colpevoli di gravi scorrettezze nei confronti dell'Associazione. L'estromissione deve essere decisa dagli altri consiglieri all'unanimità e giustificata a verbale.
Nel caso il Consiglio Direttivo rimanesse con meno di tre consiglieri ed il Consiglio dei probiviri con meno di due revisori, prima della fine del rispettivo mandato, dovrà essere convocata un'Assemblea da parte di quello dei due organi ancora efficiente.
Art. 19
Le cariche elettive non sono retribuite, fatti salvi i rimborsi di eventuali spese sostenute, adeguatamente documentate.
Art. 20
Modifiche statutarie possono essere proposte al Presidente per iscritto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o da 1/5 (un quinto) dei Soci effettivi.
Art. 21
L'Associazione può essere sciolta solo dopo l'esaurimento di eventuali fondi o sovvenzioni ottenuti per l'assolvimento dei fini istituzionali.
L'eventuale patrimonio rimanente sarà devoluto a favore di Enti o altre Associazioni non lucrative (ONLUS) con analoghi fini istituzionali o con fini assistenziali e di beneficenza.
Il patrimonio bibliografico-librario di cui all'art.2, comma 2, in caso di scioglimento dell'Associazione, verrà devoluto alla Biblioteca comunale di Urbania, compatibilmente con il comma 3.5 dell'art. 4.